Decisione costituzionale: Ilir Meta non è scaricato

La Corte costituzionale ha deciso di abolire la decisione dell'Albania di respingere il presidente Ill Meta. “VANDOS: Empowering Decision No. 55/2021, Albania's 09.06.2021 Data di assemblea “per il licenziamento del presidente della Repubblica d'Albania per gravi violazioni della Costituzione Annuncio della Corte costituzionale: Corte costituzionale della Repubblica [...]
La Corte costituzionale ha deciso di abolire la decisione dell'Albania di respingere il presidente Ill Meta.
Traduzione:
55/2021, data 09.06.2021 del Parlamento albanese “per il licenziamento del presidente della Repubblica albanese per gravi violazioni della Costituzione Dice l'annuncio di JSK.
Notifica della Corte costituzionale:
La Corte costituzionale della Repubblica d'Albania ha preso in considerazione le sessioni plenarie pubbliche 2002,222 e 07,02,2022. 55/2021, il 09.06.2021 Parlamento albanese “per il licenziamento del presidente della Repubblica d'Albania per gravi violazioni della Costituzione
Alla conclusione dell'indagine sulla questione, la Corte costituzionale ha stimato che:
È competente per l'esame di tale questione, in linea con le previsioni dell'articolo 90 e 131, le disposizioni 1. “dh” della Costituzione e entro i limiti della sua revisione entrano sia nella verifica delle procedure seguite dal Parlamento sia nella definizione di un grave errato, sia nella provabilità dei fatti pertinenti.
L'Assemblea ha la legittimità di essere parte di questo processo. La legislatura X del Parlamento, basata sul principio della continuità istituzionale, ha la legittimità di rappresentare la sua legislatura IX.
Allo stesso modo, la legislazione del Parlamento IX ha avuto una sostanziale legittimità, nella valutazione del momento della costituzione, della sostituzione dei deputati, del numero totale dei deputati, della mancanza di decisioni di organi competenti per dichiarare irregolarità o inadeguatezza della sostituzione dei mandati, e della possibilità che questa legislazione raggiunga le quote necessarie, nonché l'insieme delle leggi e delle decisioni approvate.
La Corte costituzionale, dopo aver verificato la procedura seguita dal Parlamento per l'istituzione della commissione d'inchiesta, assicura che il presidente abbia il diritto di essere ascoltato e protetto e di mantenere in mente l'indipendenza costituzionale del Parlamento, generalmente trovato che non vi erano violazioni costituzionali durante questa procedura.
Per quanto riguarda le cause per le quali il Parlamento ha stabilito il licenziamento del presidente, la Corte costituzionale, dopo aver definito gli elementi oggettivi della costituzione “serious” prevista dall'articolo 90, disposizioni 2 della Costituzione, e lodando l'applicazione dell'articolo 90, disposizioni 3 della Costituzione per dimostrare la colpevolezza del presidente, ha concluso che:
1. I fatti presentati come violazioni dell'articolo 86, punto 1, e l'articolo 89 della Costituzione non sono gravi violazioni della Costituzione.
2. Non vi è alcuna grave violazione dell'articolo 88, articolo 3, della Costituzione, come:
I fatti relativi ai diritti nel processo elettorale non costituiscono gravi violazioni della Costituzione.
I fatti relativi alle relazioni con i partner strategici non costituiscono violazioni della Costituzione.
I fatti presentati come violazioni relative all'indipendenza degli organi pubblici non costituiscono violazioni della Costituzione.
I fatti presentati come violazioni dell'ordine e della sicurezza pubblica non costituiscono violazioni della Costituzione.
3. I fatti presentati come violazioni dell'articolo 94 della Costituzione non costituiscono violazioni della Costituzione.
Per tali motivi, la Corte costituzionale della Repubblica albanese, basata sugli articoli 90, punti 2 e 131, punti 1. 8577, 1002.2000 “Per l'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale della Repubblica albanese
VANDOS:
55/2021, il 09.06.2021 Parlamento albanese “per il licenziamento del presidente della Repubblica d'Albania per gravi violazioni della Costituzione
8577, 1002.2000 “per l'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale della Repubblica d'Albania”, modificato e regolamento delle procedure giudiziarie della Corte costituzionale.












