L'ex giudice accusato di corruzione denuncia respinta

Il Collegio della Corte Suprema, nel caso penale dell'accusato M.P., dal villaggio di K., il comune di Gjilan, a causa della corruzione, ha stabilito secondo le denunce dell'accusato e del suo difensore, ha rifiutato entrambe le denunce come infondato, confermando la condanna della Corte d'Appello. Con l'atto della Corte costituzionale [...]
Il Collegio della Corte Suprema, nel caso penale dell'accusato M.P., dal villaggio di K., il comune di Gjilan, a causa della corruzione, ha stabilito secondo le denunce dell'accusato e del suo difensore, ha rifiutato entrambe le denunce come infondato, confermando la condanna della Corte d'Appello.
Con la legge costituzionale della Corte a Prizren il 29 gennaio 2015, il P.M. è stato assolto dall'accusa, dal momento che non era stato dimostrato di aver commesso un reato penale.
Contro l'atto di prima istanza del tribunale, la Prosecuzione Costituzionale a Prizren aveva presentato le denunce, mentre la Corte d'Appello del Kosovo, il 12 dicembre 2017, ha approvato sia la denuncia che l'atto di primo instanza del tribunale, in modo che l'accusato lo abbia condannato a prendere una tangente, e l'abbia condannato a termini di prigione per un anno.
Contro il secondo atto del giudice, nel termine legale è stata esercitata la denuncia, il difensore dell'accusato e l'accusato stesso. La Corte suprema del Kosovo, all'udienza del terzo grado, ha rilevato che i reclami sono infondati.
M.P. in un periodo di tempo incriminante è stato il giudice presso il Tribunale Municipale di Gjilan e ha avuto la qualità della persona ufficiale, lo stesso è stato anche diviso nel lavoro del D.N. danneggiato, che è stato un proposor per la nomina di custodia, la cura e l'educazione dei suoi figli.
Alla fine di ottobre 2012, i feriti hanno ospitato l'accusato davanti al tribunale, lo ha presentato, e insieme sono andati al ristorante “Mili. Il ferito ha offerto all'accusato la somma di 2.400 franchi svizzeri e gli ha chiesto di assegnare e svolgere la questione in questione. L'imputato ha fatto lo stesso, e la prima sessione si tiene la data 31,10,2012, mentre considerandolo il 7,11,2012.
L'infortunato importo di denaro ad alto prezzo è stato dato all'accusato in due parti, il primo in molti dei 1.200 franchi svizzeri il 6.11.2012, e la seconda parte, in molti di 1.200 franchi, la data 7,11.2012, dopo la sessione è stata tenuta, e dopo l'accusato ha consegnato la decisione alla pompa di gas “Feri Petrol 111x> all'apertura di Gjilan.
Questi fatti non sono stati contestati e non sono contestati né nel reclamo attualmente esercitato, ma contrastare, secondo denunce, è che l'importo eccezionale di denaro è dato in nome del prestito o nel pagamento di tangenti, è detto in comunicati.
La Corte suprema ha constatato che il giudice di seconda istanza ha giustamente concluso che essa si è dimostrata al di là del sospetto basato sulle azioni dell'accusato di essere riassunta di tutti gli elementi oggettivi e soggetti dell'atto penale che prende tangenti, per cui si è dichiarata colpevole.












